Oggi non è ancora chiara la netta
interpretazione delle nuove leggi che regolano Internet e la stampa. Ad
esempio se un sito di informazione non presenta una periodicità
regolare (secondo l'articolo 2 della legge 47/48) è obbligato ugualmente
a registrarsi come testata giornalistica?
In ogni caso è possibile richiedere
la registrazione di una testata giornalistica online, presso la cancelleria
del tribunale, nella cui circoscrizione la testata ha la redazione. |
Ogni giornale deve prevedere, come per
le testate tradizionali, la figura di un direttore responsabile, per la
responsabilità penale, mentre il proprietario ed editore sono responsabili
civilmente.
In un apposito modulo che la cancelleria
del tribunale rilascerà, sarà richiesta una dichiarazione
con firma autenticata con indicati nome e domicilio del proprietario e
del direttore, titolo e natura della pubblicazione.
Inoltre, i certificati di nascita, residenza
e cittadinanza del direttore e del proprietario, e i documenti che confermano
il possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Serve infine un documento che comprovi l’iscrizione all’Ordine
dei Giornalisti.
Nella maggior parte dei casi il proprietario
sarà una persona giuridica (es. l’associazione, anche non riconosciuta),
per cui sarà necessario presentare copia dell’atto
costitutivo e dello statuto. |
Sulla pubblicazione, per legge, devono
sempre essere indicati luogo e anno della pubblicazione, il nome e il domicilio
dello stampatore che nel caso della testata online corrisponde al provider
(la società che concede lo spazio Web), dell’editore e il
nome del direttore responsabile.
Maggiori informazioni possono essere richieste
all’Ordine dei Giornalisti o direttamente alla cancelleria del tribunale. |